Obbligo vaccinale over 50 – Procedimenti sanzionatori Agenzia Entrate
Asl Sassari attiva una casella di posta elettronica per la presentazione di eventuali certificazioni relative al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale per gli over 50
Entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, si potrà comunicare con l’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio per richiedere l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
Per la ASL Sassari la richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo email:
Le persone interessate dovranno allegare:
• dati anagrafici e codice fiscale
• la scansione della comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione (o
almeno il numero identificativo del procedimento)
• Le certificazioni mediche riferite a eventuale esenzione dalla vaccinazione e le motivazioni
Gli interessati potranno richiedere l’attestazione dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2, seguendo la procedura riportata nella comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio ricevuto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossioni e inoltrando contestualmente all’Agenzia delle Entrate-Riscossioni copia della richiesta presentata.
Obbligo di legge
Dal 11/01/2022 e fino al 15/06/2022 (DL del 7 Gennaio 2022art.1-DL 44/2021 art.4-quater,
estensione dell’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2”) l’obbligo
vaccinale si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione Europea residenti nel
territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n.286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 4, 4-bis e 4-ter.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche
condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico
vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
L’infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile
prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.
In caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale (DL del 7 Gennaio 2022art.1,DL 44/2021 art.4-
sexies sanzioni pecuniarie) viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro,
in uno dei seguenti casi:
• soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale
primario;
• Soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di
completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e dei termini
previsti con circolare del Ministero della salute;
• soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo
successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall’articolo 9. comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021 n.87.
La sanzione si applica anche in caso di inosservanza degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4,4-
bis e 4-ter. (DL del 7 Gennaio 2022art.1,DL 44/2021 art.4-sexies sanzioni pecuniarie).
L’irrogazione della sanzione sopra riportata, è effettuata dal Ministero della Salute per
il tramite dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei
soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale.
Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica ai
soggetti inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio e indica ai destinatari il termine
perentorio di 10 giorni dalla ricezione, per comunicare all’Azienda sanitaria Locale competente per
territorio l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale,
ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Entro il medesimo termine, gli stessi
destinatari danno notizia all’Agenzia delle entrate-Riscossione dell’avvenuta presentazione di tale
comunicazione.
L’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio potrà trasmettere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel termine di 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dei destinatari, previo
eventuale contraddittorio con l’interessato, un’attestazione relativa all’insussistenza dell’obbligo
vaccinale o all’impossibilità di adempiervi di cui al comma 4.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in cui l’Azienda sanitaria Locale competente non
confermi l’insussistenza dell’obbligo vaccinale, ovvero l’impossibilità di adempiervi, di cui al
comma 4, provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e
mediante notifica, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n.602, ed entro 180 giorni dalla relativa trasmissione, ad un avviso di addebito, con
valore di titolo esecutivo.
Il Ministero della Salute, avvalendosi dell’agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti
inadempienti l’avvio del procedimento sanzionatorio. Alla ricezione della notifica il soggetto potrà,
se ritenuto corretto e seguendo le istruzioni riportate, inviare la richiesta alla ASL competente per
certificare l’insussistenza dell’obbligo vaccinale o l’impossibilità di adempiervi e contestualmente
alla Agenzia delle entrate-Riscossioni la avvenuta presentazione di tale comunicazione.
La richiesta per la ASL Gallura dovrà essere inviata all’indirizzo email:
[email protected]
Il soggetto interessato dovrà allegare:
• dati anagrafici e codice fiscale
• la scansione della comunicazione ricevuta dalla Agenzia delle entrate-Riscossione (o
almeno il numero identificativo)
• Le certificazioni mediche riferite a eventuale esenzione dalla vaccinazione e le
motivazioni
La ASL procederà a inserire e trasmettere all’Agenzia delle entrate-riscossioni l’attestazione
dell’insussistenza dell’obbligo vaccinale per il soggetto entro 10 giorni dalla ricezione della
richieste e documentazione, oppure potrebbe richiedere una valutazione per decisione definitiva
oppure non ritenere corretta l’insussistenza dell’obbligo vaccinale. Il soggetto interessato potrà
verificare successivamente su Agenzia delle entrate-Riscossioni il buon esito della attestazione.
Ultima modifica
22 Aprile, 2022