Le esenzioni: chi ne ha diritto e come richiederla
Le categorie di cittadini che sono “esenti dal ticket” e le motivazioni dell’esenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale. L’attestato di esenzione viene rilasciato dagli Uffici Scelta e Revoca del Distretto Socio Sanitario del comune di residenza
I cittadini sono soggetti al pagamento di una quota di partecipazione alla spesa del Servizio Sanitario Nazionale (denominata ticket), fino all’importo massimo di euro 46,15 per ricetta, per le prestazioni stabilite dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di: diagnostica strumentale e di laboratorio, visite e altre prestazioni specialistiche, come anche per le prestazioni di fisioterapia, di riabilitazione e le cure termali.
L’esenzione dal ticket
Alcune categorie di cittadini sono “esenti dal ticket”. Le motivazioni dell’esenzione sono disciplinate dalla normativa nazionale e si riferiscono ai soggetti esenti per reddito o età, per invalidità, per patologie croniche e invalidanti o per malattie rare (limitatamente alle prescrizioni correlate alla patologia), ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati, ai soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, alle persone detenute o internate.
L’attestato di esenzione è rilasciato dagli uffici del Distretto Socio Sanitario per le esenzione dei ticket , presentando la documentazione necessaria (e’ indispensabile presentare fotocopia della carta d’identità , tessera sanitaria, eventuali certificati).
Le tipologie di esenzione
La legge stabilisce che determinati soggetti possano essere esonerati dal pagamento del ticket per motivi connessi al reddito o all’età.
- Codice E01: i cittadini di età inferiore a 6 anni e quelli di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo non superiore a € 36.151,98 annui;
- Codice E02: i disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
• Codice E03: i titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
• Codice E04: i titolari di pensione minima di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con reddito complessivo inferiore a € 8.263,31 elevato a €11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico;
Ai fini dell’esenzione si intende
- Il reddito del nucleo familiare è il nucleo “fiscale” ed è costituito dall’interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari fiscalmente a carico. E’ assolutamente irrilevante il fatto che i diversi componenti convivano nella stessa abitazione. Il coniuge fa sempre parte del nucleo fiscale anche se è fiscalmente indipendente o non convivente.
Il reddito del nucleo fiscale è dato dalla somma dei singoli redditi complessivi riferiti all’anno precedente.
- Il nucleo familiare fiscale comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore ad € 2.840,51 (il reddito da considerare si riferisce all’anno precedente).
- Si considerano disoccupati i soggetti che hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze e che risultano regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l’impiego, ai fine dell’esenzione ticket non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attivita’ lavorativa (inoccupato) ne’ il soggetto che abbia cessatto un’attività di lavoro autonomo
L’esenzione dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali, dovuta a motivazioni legate all’invalidità accertata da una specifica Commissione medica della Asl di residenza che ne rilascia l’attestato di esenzione, è riservata ai soggetti:
- invalidi di guerra titolari di pensione (dalla I categoria alla V per tutte le prestazioni ambulatoriali e dalla I categoria alla VIII per la quota fissa per ricetta);
- invalidi civili ed invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3;
- invalidi civili con indennità di accompagnamento;
- ciechi e sordomuti;
- ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ;
- vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata.
Limitatamente alle prestazioni specialistiche direttamente correlate alla patologia invalidante, hanno diritto all’esenzione i soggetti:
- invalidi di guerra titolari di pensione (dalla V categoria alla VIII per le prestazioni ambulatoriali);
- invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai 2/3;
- coloro che abbiano riportato un infortunio sul lavoro o una malattia professionale;
Tutte queste persone sono anche esonerate, totalmente o limitatamente, dalla quota fissa per la prescrizione della ricetta medica.
Le malattie croniche e invalidanti sono classificate nel Decreto Ministeriale 329/99 (modificato dal Decreto Ministeriale 296/01 e dal regolamento delle malattie rare di cui al Decreto Ministeriale 279/01). Nel sito del Ministero della salute è disponibile una Banca dati delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie ad esse correlate.
Anche l’esenzione per malattie croniche e invalidanti, al pari di quella motivata dall’accertamento di una malattia rara, deve essere richiesta alla propria Asl di competenza, presentando il certificato medico che ne attesta la presenza.
Il certificato deve essere rilasciato da un presidio pubblico che opera nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Per il riconoscimento dell’esenzione sono anche validi:
- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera pubblica;
- la copia del verbale di invalidità;
- la copia della cartella clinica rilasciata da una struttura ospedaliera privata accreditata, previa valutazione del medico del distretto sanitario della propria Asl di competenza;
- i certificati delle Commissioni mediche degli ospedali militari;
- le certificazioni rilasciate da strutture sanitarie pubbliche dei Paesi dell’Unione europea.
L’Asl, una volta verificato il riconoscimento della malattia cronica o invalidante, rilascia un attestato in cui sono specificati: la malattia che da diritto all’esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni, il codice identificativo della malattia, le prestazioni prescrivibili in esenzione dal ticket e la durata dell’esenzione.
Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle coppie che desiderano avere un bambino e alle donne in stato di gravidanza il diritto ad eseguire gratuitamente, senza partecipazione al costo (ticket), alcune prestazioni specialistiche e diagnostiche utili per tutelare la loro salute e quella del nascituro, erogate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate (come i consultori familiari).
L’esenzione, in questo caso, viene inserita direttamente nella prescrizione dal Medico di Medicina generale o dallo specialista.
- Il servizio di autocertificazioni da reddito online consente di poter richiedere in autonomia l’esenzione da reddito e stamparne il tesserino. L’autocertificazione ha validità fino al 31 Marzo di ogni anno. Si evidenzia che è obbligatorio comunicare tempestivamente alla Asl l’eventuale perdita dei requisiti del diritto all’esenzione autocertificata e comunque di non avvalersi più di tale diritto.
L’esenzione on line si richiede tramite l’accesso al portale: https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/esenzioni-da-reddito-cittadini
e viene effettuato tramite carta TS-CNS, Spid o Carta d’Identità Elettronica (CIE).
ll servizio on line permette a tutti i cittadini iscritti regolarmente al Servizio Sanitario Regionale (SSR), qualora ritengano di avere diritto ad una esenzione per reddito E01 – E02 – E03 – E04 di redigere l’autocertificazione, senza doversi recare presso la Asl di competenza per autocertificare il diritto e ricevere il certificato di esenzione per il reddito.
Le prestazioni non incluse nei LEA e le prestazioni erogate in regime di libera professione intramoenia sono a totale carico dei soggetti, sia esenti che non esenti.
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