Consulenti e collaboratori – Consulenti pubblici

Art. 15, c. 1, 2 del D.Lgs. 33/2013 e ss.ii.mm. D.Lgs 97/2016
Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonche’ di collaborazione o consulenza a soggetti esterni per i quali e’ previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, nonche’ la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha realizzato il sito web consulentipubblici.dfp.gov.it con l’obiettivo primario di consentire ai cittadini di prendere visione degli incarichi retribuiti e non retribuiti conferiti o autorizzati ai dipendenti pubblici da parte delle amministrazioni di appartenenza; nonché gli incarichi retribuiti conferiti dalle pubbliche amministrazioni a soggetti esterni (collaboratori e consulenti).

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno dal Ministro dell’economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute. Il Collegio Sindacale verifica l’amministrazione dell’azienda sotto il profilo economico, vigila sull’osservanza della legge, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa. Inoltre riferisce, almeno trimestralmente alla Regione e comunque ogni qualvolta essa lo richieda, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità e trasmette periodicamente e, comunque, con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull’andamento dell’attività dell’Azienda socio-sanitaria locale o dell’azienda ospedaliera o dell’ente del Servizio sanitario regionale rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l’azienda stessa.